Sanità: l’applicabilità retroattiva della Tabella Unica Nazionale un nodo gordiano giuridico-finanziario da sciogliere.
Da un interessante articolo apparso su European Affairs in data 1 novembre 2025 con il significativo titolo “Applicabilità retroattiva della Tabella Unica Nazionale: la Cassazione chiamata a decidere” e la firma dell’Avv. Gaetano Scuotto, noto professionista del foro di Napoli, abbiamo avuto la possibilità di apprendere che il Tribunale civile di Milano, con ordinanza n. 4915/2025, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione sulla applicabilità retroattiva della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per macrolesioni avvenute prima dell’entrata in vigore della stessa (5 Marzo 2025).
L’articolo, che tra le altre cose pone giustamente in evidenza la spaccatura dottrinale e giurisprudenziale (c’è infatti chi ritiene la T.U.N. di portata generale, e come tale applicabile anche ai fatti anteriori, e chi ritiene che valga solo per sinistri successivi alla sua entrata in vigore), si segnala per aver evidenziato il non secondario impatto economico per le compagnie: ché se i giudici applicassero la T.U.N. anche ai casi antecedenti, le liquidazioni potrebbero risultare molto più alte rispetto a quelle calcolate con le tabelle precedenti, mettendo sotto pressione le riserve tecniche e i premi già quotati.
Il nodo da sciogliere appare pertanto di non secondaria importanza in quanto, per evidenti ragioni di opportunità, la Corte di Cassazione, pur affermando che la T.U.N. non trova applicazione «necessaria e diretta» per i sinistri anteriori, si è dovuta limitare a sottolineare che le nuove tabelle possono, ai sensi delle leggi vigenti, fungere da parametro indiretto per assicurare uniformità nelle liquidazioni, ma nel contempo non ha potuto fare altro che esprimersi per quanto di propria competenza limitandosi ad indicare ai magistrati chiamati a decidere in sede giudicante la via giurisprudenziale più idonea, e di conseguenza indicando alle compagnie di assicurazione che per tutto quanto riguarda gli aspetti finanziari il problema è in primo luogo politico, e pertanto non risolvibile in sedi diverse da quelle preposte alla stesura dei testi di legge ed ai loro eventuali emendamenti.
Al di là del giudizio politico che configura il tutto, T.U.N. compreso, come una chiara misura populista e demagogica che finisce per minare la pace sociale scaricando sulle imprese private (in questo caso quelle assicurative) le conseguenze generate dalla nefasta gestione del sistema di formazione (scuola ed università), nonché della sanità pubblica, gestioni che non possono non essere ritenute la cause prime di cotanto disagio cui si finge di porre rimedio mettendo a tacere il tutto con la corresponsione di maggiorate somme di danaro alle vittime, cittadini ed imprese assicurative, non si può non notare che a fronte della scelta procedurale adottata non sia stato disposto da chi di dovere, nella fattispecie il legislatore, un forzoso adeguamento retroattivo del premio corrisposto dagli assicurati assumendosi in prima persona l’onere politico di giustificare il tutto al Paese.
Tanto affermo –quantunque mi renda perfettamente conto dell’assurdità giurisprudenziale del tutto– se non altro perché sarebbe stata apprezzabile l’implicita ammissione di una perdurante responsabilità politica di tutto quanto ha fatto sì che gli episodi di malasanità lievitassero a dismisura nel nostro Paese come rilevato esplicitamente da diversi studi, tra i quali si segnala, per un primo approccio, la 14°EDIZIONE del Rapporto MedMal intitolato “Studio sull’andamento del rischio da Medical Malpractice nella Sanità italiana”.
Una Medical Malpractice figlia di quel combinato disposto di debole formazione, infrastrutture carenti e corruzione che crea quel “ciclo negativo” che mina l’efficacia del sistema sanitario ed il T.U.N. per certo non risolve.
Per meglio apprezzare il senso della proposta tecnica rispondente al nodo di cui nel titolo vale qui la pena tanto porre l’accento sul fatto che la qualità del sistema sanitario in Italia è influenzata da vari fattori strutturali tra i quali figurano:
- la formazione del personale sanitario. Tra il 40% e il 50% delle scuole di specializzazione medica in Italia offrono un percorso formativo inadeguato. L’Italia conta solo 17 laureati in infermieristica per 100.000 abitanti, tra i valori più bassi dell’OCSE. La didattica universitaria spesso non risponde alle esigenze di un sistema sanitario in rapida evoluzione.
Tanto per non parlare del fatto che le università e il mondo accademico sano segnalano, oltremodo inascoltate da anni ed anni, che la formazione medica dovrebbe tenere conto delle nuove competenze interdisciplinari (ingegneria, informatica, management) e che l’attuale didattica non risponde pienamente alle esigenze del sistema sanitario. Il tutto a causa di una governance della formazione non sempre allineata con la programmazione del fabbisogno territoriale dei professionisti sanitari: un fatto questo dal quale consegue l’annoso sbilanciamento fra domanda e offerta formativa.
Ed infatti le considerazioni testé sinteticamente proposte sono quella che concorrono pesantemente a spiegare il perché a lungo andare il rischio è quello di imbattersi con sempre maggiore frequenza in professionisti meno preparati al lavoro in contesti complessi (ad esempio ospedale + territorio, multidisciplinarietà), e come tali forieri di una maggiore probabilità di errori diagnostici, terapeutici o gestionali, derivanti dal maggior carico di lavoro su staff meno formati, che a sua volta genera stress, burnout e turnover, nonché– macroscopicamente parlando– difficoltà del sistema sanitario nel rispondere alle evoluzioni tecnologiche (telemedicina, sistemi digitali, robotica) e ai nuovi modelli di cura.
- lo stato delle infrastrutture. Oltre il 50% delle infrastrutture sanitarie italiane è obsoleto. L’Italia, non a caso, è 18esima nella EU per digitalizzazione sanitaria.
- gli effetti della corruzione. La corruzione stimata nel settore sanitario è di 6,4 Mld di EUR l’anno: nel complesso la combinazione di sprechi/imprese illecite generano un eccesso di spesa pari a circa 23,6 Mld di EUR l’anno (pari a circa il 18,5% dell’intera spesa sanitaria pubblica stando alla stime fatte a partire dai dati contenuti nella Relazione Cnel sui Servizi Pubblici del 2025). Sicché non è un caso cheIl 94% dei dipendenti ritiega che la corruzione sia molto diffusa. Detto per inciso i principali settori a rischio sono quelli degli appalti, delle forniture, la costruzione di opere, il favoritismo nelle assunzioni e l’elusione delle liste d’attesa.
- le differenze tra sanità pubblica e privata. La spesa sanitaria privata rappresenta circa un quarto della spesa sanitaria totale. Le strutture sanitarie attive in Italia sono circa 29.354, di cui il 57% private. Solo il 9% delle strutture pubbliche e il 27% delle private hanno una qualità alta o molto alta,
che osservare come a fronte del permanere valide –per le reiterate inadempienze politiche– le solite indicazioni volte al miglioramento del tutto (indicazioni che puntano sottolineare l’importanza del rafforzamento della formazione professionale, con orientamento pratico e aggiornamento continuo; alla modernizzazione delle infrastrutture ospedaliere e digitali; alla applicazione di controlli anticorruzione più severi; allo sviluppo di un modello integrato pubblico-privato per preservare l’equità di accesso, nonché alla riduzione delle disuguaglianze territoriali), alla fine non si può fare altro che constatare che il sistema sanitario italiano continua a trovarsi nella triste condizione di chi non può fare altro che constatare come, nel suo complesso, il sistema sia gravato da endemiche inefficienze, iniquità e mancanze quanto alla auspicabile trasparenza.
Tanto per non parlare del fatto che le università e il mondo accademico ancora sani segnalano da lunga pezza, vale qui la pena di ribadirlo, che una formazione medica degna di questo nome dovrebbe tenere conto delle nuove competenze interdisciplinari (ingegneria, informatica, management), e che l’attuale didattica non risponde pienamente alle esigenze del sistema sanitario.
Il tutto a causa di una governance della formazione decisamente non sempre all’altezza del proprio compito, e meno che mai allineata con la programmazione del fabbisogno territoriale dei professionisti sanitari: un fatto questo dal quale non solo consegue l’annoso sbilanciamento fra domanda e offerta formativa.
Il sistema sanitario italiano affronta sfide rilevanti: la formazione del personale, le infrastrutture obsolete, la corruzione sistemica e la crescente rilevanza del settore privato sono elementi connessi che incidono negativamente sull’efficacia complessiva. Mentre la sanità privata cresce e coglie spazi, il settore pubblico resta indispensabile per garantire equità e universalità. Solo con un rafforzamento simultaneo di formazione, infrastrutture e governance si potrà rendere il sistema sanitario più resiliente, efficiente e giusto per tutti, ma nel frattempo…
Nel frattempo il sistema assicurativo si trova chiamato a fare fronte ad una situazione decisamente preoccupante in quanto, anche se i dati annuali sui casi di malasanità variano a seconda della fonte e del metodo di rilevazione, si stima che ogni anno si verifichino circa 300.000 denunce di presunti errori medici, di cui 35.000 portano a richieste di risarcimento per danno biologico: i casi più comuni includono errori chirurgici (38,4%), errori diagnostici (20,7%) e terapeutici (10,8%).
E se è vero che, con riferimento all’arco temporale 2017-2022, i dati più recenti disponibili mostrano una tendenza alla diminuzione del numero medio di richieste di risarcimento per struttura sanitaria, passando da 45 nel 2012 a 16 nel 2022, è parimenti vero che tale flessione, relativa al numero di denunce vere e proprie, non va interpretato come indicativo di un miglioramento della situazione (meno denunce = meno errori), ma il risultato imputabile ad altri fattori quali (con riferimento alla ampia letteratura sull’argomento):
1)sempre più vittime o familiari ritengono che “denunciare non serva”, viste le lungaggini e gli esiti incerti.
2)la percezione di impunità o di difficoltà nel provare la colpa, specie nei casi complessi, cui vanno aggiunti
3)il fatto che le riforme legislative hanno reso più selettivo il ricorso al giudice,
4)la lievitazione dei costi da sostenere e la complessità delle cause,
5)lo spostamento verso la mediazione e l’assicurazione, nonché
6)fattori contingenti come la pandemia.
Il valore medio, calcolato per sinistro, è pari a 96.831 EUR, una cifra in crescita del 4% e che, complessivamente ammonta a 22,5 Mln di EUR l’anno, ovvero il 15% della spesa sanitaria annuale. La distribuzione geografica dei casi di malasanità riflette la situazione difficile della sanità italiana in alcune zone: infatti il 32,2% delle denunce proviene dal Nord, il 23,2% dal Centro e il 44,5% da Sud e Isole. In Italia, ci sono 3,2 posti letto ogni 1000 abitanti, a fronte di 5 posti letto come media EU, il numero di infermieri è inferiore alla media europea (5,8 ogni 1000 abitanti, mentre la media è 8,5), quello dei medici è leggermente superiore (4 ogni 1000 abitanti), ma purtroppo è un dato destinato a peggiorare perché abbiamo l’età media più alta dei medici in EU: più del 50% è over 55 e andrà in pensione nei prossimi anni.
Quello della malasanità (ma in senso più ampio, come vedremo a breve, quello delle disfunzioni sistemiche del comparto sanitario è un tema che meglio si apprezza prendendo in considerazione il fenomeno delle cosiddette “morti evitabili”, una espressione che sta solo ad indicare la diversa percezione mediatica del fenomeno) è un problema non solo italiano, ma europeo: non a caso una stima del 2020 ha permesso di apprezzare che ogni anno in Europa si registrano circa 570.000 decessi attribuibili a casi di malasanità, 42.000 quelli di competenza italiana.
Detto per inciso il concetto di “morti evitabili” comprende anche i decessi che avrebbero potuto essere prevenuti attraverso una migliore prevenzione o cure sanitarie efficaci. In Europa, tali dati sono forniti principalmente da Eurostat e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nella fattispecie secondo Eurostat, nel 2022, nella EU si sono registrati circa 1.100.000 decessi evitabili tra le persone sotto i 75 anni. Il tasso complessivo standardizzato è di 257,8 morti ogni 100.000 abitanti.
Di questi decessi, sempre stando ad Eurostat, ma questa volta con riferimento al 2024, circa 386.700 sono stati classificati come “trattabili”, cioè evitabili con cure sanitarie tempestive e di qualità (tasso: 89,7/100.000), mentre i restanti circa 725.625 sono stati classificati come ‘prevenibili’, cioè evitabili con adeguate politiche di salute pubblica, prevenzione e stili di vita (tasso: 168,1/100.000), con differenze anche significative tra Paese e Paese se solo si pensa che i tassi più bassi di mortalità evitabile si sono registrati in Svezia (169,3/100.000) e in Italia (176,7/100.000), a fronte di tassi come quelli registrati in Lettonia (~543/100.000) e Romania (~519/100.000).
A questi dati Eurostat fanno da contraltare quelli forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) che ci permettono di affermare che nell’intera regione europea si stima un numero di “decessi evitabili” per anno pari a circa 1,8 Mln di eventi legati a malattie non trasmissibili che potrebbero essere prevenute o curate efficacemente.
A questo punto, appurato che la “malasanità” non è un’anomalia solo italiana (errori in sanità sono un fenomeno strutturale legato alla complessità dei sistemi sanitari e alla fallibilità umana, e per questo inevitabili persino nei contesti sanitari rispondenti ai migliori standard), ma un problema universale che ogni sistema sanitario affronta, sia pure in modo diverso, cosicché la principale differenza caratterizzante le diverse situazioni nazionali risiede nelle modalità con cui vengono gestiti gli errori, modalità che vedono i Paesi con sistemi più sicuri e trasparenti imparare dagli stessi, e quelli che si segnalano per una minore trasparenza e/o sovra-burocratizzazione (come spesso accade in Italia) che fanno sì che prevalga più che altro una logica colpevolizzante e difensiva, che spinge operatori e strutture a tutelarsi più che a migliorarsi (medicina difensiva, chiusura informativa, scarsa cultura dell’errore).
È pertanto in questo senso che, preso atto di quanto evidenziato puntualmente dall’Avv. Scuotto, non si intravede altra possibilità per le compagnie di assicurazione e riassicurazione operanti nel settore che adottare, in caso di giurisprudenziale adesione alla richiesta di una retroattività dell’applicazione delle norme del T.U.V. in sede di liquidazione delle spettanze per il danno biologico accertato, che una adeguamento retroattivo delle polizze in essere, fermo restando le problematiche legali che una tale misura comporta.
Un qualcosa che tutto lascia supporre creerà a breve tutta una serie di complicanze aggiuntive visto che al momento tutto lascia supporre che la Cassazione sia orientata a consentire l’uso indiretto delle tabelle anche per i fatti anteriori (cioè come parametro di riferimento), pur escludendone –per evidenti e, a mio avviso, censurabili ragioni–, l’applicazione “diretta” ex lege.
Una applicazione che se “diretta” ex lege comporterebbe, senza di fatto prevederlo e men che mai consentirlo, che la modica di cui sopra vada intesa, per ovvie ragioni, nei termini di un aumento del premio e/o del capitale assicurato, a valere sui contratti già in corso: una misura che per essere tradotta in azione richiede necessariamente una articolata riflessione tecnico giuridica e, soprattutto, finanziaria visto che la retroattività può determinare esborsi significativamente maggiori rispetto a quanto quotato dalle compagnie, incidendo sulle riserve tecniche.
Ora poiché l’espressione qui richiamata, applicazione “diretta” ex lege, in un tale contesto avrebbe oltretutto il vago sapore di un abile tentativo di spostare il momento decisionale dal legislatore o dall’amministrazione al giudice, costringendo quest’ultimo a “dare contenuto concreto” a una norma automatica o vaga, è lecito ritenere che anche da questo discenda la concreta e rilevante preoccupazione attuariale.
Preoccupazione attuariale che operativamente impone alle compagnie di valutare con solerzia quanto strategicamente in loro potere per non doversi fare carico delle conseguenze di problematiche che in alcun modo possono risolvere. In questo caso, nell’ipotesi di una revisione retroattiva dei premi pagati la prima cosa di cui tener conto consiste del fatto che gli assicurati non pagano tutti nello stesso momento dell’anno: alcuni versano il premio a gennaio, altri a luglio, altri ancora, ad esempio in dicembre. Un fatto questo da cui discende che che le somme accantonate dalle compagnie non “lavorano” (cioè non producono rendimenti) per lo stesso periodo di tempo.
Ora se una compagnia decidesse (della fattibilità ci occuperemo più oltre) di adeguare tutte le polizze in un unico momento, ad esempio il 31 dicembre, questo genererebbe due effetti contrapposti:
1)un vantaggio per certo immediato per la compagnia in quanto questa acquisirebbe in breve tempo denaro fresco da tutti i contraenti, aumentando rapidamente la consistenza delle proprie riserve tecniche; un vantaggio cui farebbe da contraltare
2)uno svantaggio (dal punto di vista economico-finanziario), in quanto se l’adeguamento venisse trattato come se fosse stato sottoscritto da tutti nella medesima data, la compagnia rinuncerebbe implicitamente alla redditività (interessi, rendimento degli investimenti, ecc.) che avrebbe potuto maturare sulle somme accantonate dalla data originaria del contratto fino al giorno dell’adeguamento.
L’adeguamento andrebbe per tanto calcolato in modo da includere anche il mancato utile che la compagnia non ha potuto realizzare nel periodo intercorrente tra la data di stipula originaria e la data effettiva dell’adeguamento.
In altre parole, la nuova cifra da corrispondere (cioè il premio adeguato o la nuova riserva) dovrebbe essere maggiorata di una componente che tenga conto del rendimento non percepito nel periodo intermedio: un qualcosa che l’esempio che segue contribuisce a chiarire dimensionandolo.
Esempio numerico semplificato
Si prenda in esame una polizza stipulata il 1° gennaio 2023, con un premio di 1.000 EUR. Nel novembre 2025 viene deciso un adeguamento retroattivo del 10%. Se si applica il 10% “secco”, il nuovo premio diventa pari a 1.100 EUR, ma secondo il ragionamento proposto l’importo dovrebbe essere pari a 1.100 EUR + interessi (o rendimento medio) maturati sul 10% “mancato” nel periodo Gennaio 2023 – Novembre 2025.
Quindi, se il rendimento medio del portafoglio fosse del 3% annuo, il “mancato utile” ammonterebbe a circa:
100 EUR × 3% × 2,9 \text{ anni} ≈ 8,7 EUR
Totale adeguamento: 1.108,70 €.
Tanto in ossequio alla logica di equità economico-finanziaria per la quale non basta adeguare l’importo “nominale” del premio o del capitale, ma occorre, per logica, anche riconoscere (o imputare) il valore del tempo e del rendimento non conseguito, per rendere l’adeguamento coerente con la realtà finanziaria dei contratti.
Purtroppo un tale ragionamento cozza pesantemente con i limiti giuridici in materia contrattuale in quanto in linea di principio la polizza è un contratto e come tale non può essere modificare retroattivamente senza il consenso della controparte: tanto ai sensi del diritto civile (art. 1321 ss. Codice Civile), che prevede che nessuna delle parti (né la compagnia né l’assicurato) possa modificarlo unilateralmente con effetti retroattivi, a meno che:
1)il contratto stesso preveda espressamente la possibilità di adeguamento (clausola di adeguamento o revisione automatica); ovvero
2)l’assicurato accetti per iscritto la modifica (nuova proposta, appendice di polizza, o integrazione contrattuale).
In altri termini in assenza di una base contrattuale o del consenso dell’assicurato, l’adeguamento retroattivo è nullo o inefficace.
Per somma le eventuali clausole di adeguamento, quando previste dal contratto, devono essere chiare e trasparenti. In altri termini se la compagnia prevede nel contratto una clausola di adeguamento (es. per variazione tassi, indici, rendimento del fondo interno, inflazione, ecc.), questa:
1)deve essere chiaramente indicata nel fascicolo informativo e nel testo di polizza (art. 166 del Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 209/2005);
2)non può essere vaga o discrezionale, ma deve indicare criteri oggettivi e verificabili (es. “in base alla variazione dell’indice ISTAT FOI”).
Tanto in quanto la legge e le norme vigenti prevedono che le clausole generiche (“la compagnia potrà adeguare i premi a propria discrezione”) siano considerate vessatorie ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e quindi nulle se applicate a consumatori.
Per somma, poi, c’è la questione della retroattività ed il principio di irretroattività: in altri termini le modifiche solitamente producono effetti solo per il futuro e non per il passato salvo accordo espresso tra le parti. In questo senso un “adeguamento retroattivo” implica che la modifica valga dal passato — e quindi tocca obbligazioni già maturate.
Questo è ammesso solo se:
1)c’è accordo scritto dell’assicurato; oppure
2) è un ricalcolo tecnico (es. correzione di errore materiale, un aggiornamento dovuto a disposizione di legge, o a nuova normativa IVASS) e quest’ultimo aspetto potrebbe essere il cavallo di Troia da utilizzare in quanto, in caso contrario, la retroattività non può essere imposta.
Da un controllo effettuato sul tema della vigilanza IVASS e dei limiti operativi emerge che
1)ogni modifica delle condizioni contrattuali deve essere preventivamente comunicata all’assicurato con congruo preavviso (in genere 60 giorni);
2)non sono ammesse modifiche unilaterali retroattive che incidano negativamente sui diritti già acquisiti.
In particolare, l’art. 182 del Regolamento IVASS n. 40/2018 (distribuzione assicurativa) richiede trasparenza e consenso esplicito per ogni variazione contrattuale, ma in questo caso specifico il tutto si configurerebbe come un vantaggio pure per l’assicurato, seppure in un contesto reso politicamente incorretto da chi, il legislatore, ha pensato bene di adottare tutte quelle misure che in pratica scaricano sulla magistratura, le compagnie assicurative e da ultimo gli assicurati, tutte le conseguenze derivanti dai mancati interventi migliorativi del Servizio Sanitario Nazionale.
Tutto chiaro semplice ed evidente? Purtroppo no ed il motivo è di non complicato inquadramento del problema, ma di complessa risoluzione della controversia in atto in quanto l’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per la valutazione delle macrolesioni non riguarda solo il mondo dell’RC Auto: il suo impatto più delicato si giocherà nel comparto sanitario, dove i risarcimenti per danno biologico e morale rappresentano una delle voci più sensibili dei bilanci ospedalieri e assicurativi.
La T.U.N., come noto, viene presentata come un passo verso una maggiore uniformità dei risarcimenti nei casi di responsabilità medica, ponendo fine alle storiche disuguaglianze tra regioni e tribunali.
Secondo i promotori, la nuova tabella garantisce:
1)criteri nazionali oggettivi,
2)maggiore prevedibilità economica per strutture sanitarie pubbliche e private,
3)e tempi più rapidi di liquidazione, riducendo il ricorso al contenzioso civile.
In questa prospettiva, la T.U.N. sarebbe una riforma “di civiltà”, capace di tutelare in modo uniforme pazienti e operatori, rendendo più sostenibile il sistema assicurativo della sanità.
Purtroppo le cose non stanno propriamente così ed infatti sul fronte opposto le assicurazioni e gli amministratori degli ospedali esprimono preoccupazioni concrete. Nello specifico molte compagnie denunciano che i nuovi parametri risarcitori, ispirati alle tabelle di Milano, portano a un incremento medio dei valori riconosciuti per danno morale e biologico, specie nelle regioni dove finora si applicavano criteri meno onerosi: un fatto, questo, che per le strutture sanitarie finisce per tradursi in
1)un aumento dei premi delle polizze di responsabilità civile sanitaria,
2)una maggiore pressione sui bilanci pubblici,
3)ed il rischio di rialzo delle riserve per i sinistri pendenti o in corso.
Le imprese assicurative parlano inoltre di una riforma imposta senza adeguata consultazione tecnica, che rischia di rendere più rigida la gestione dei sinistri e meno appetibile l’assicurazione del rischio sanitario, già oggi difficile da coprire anche per via di tutte le inefficienze che gravano sul comparto sanitario a cominciare da quello della formazione. Da tutto ciò scaturisce un punto di frizione che possiamo inquadrare come il frutto della difficile conciliabilità delle posizioni del Governo e del Ministero della Salute, –che rivendicano una riforma fondata su equità e trasparenza, utile a ricucire la frattura tra cittadini e istituzioni sanitarie–, e delle compagnie che, invece, temono che la T.U.N. possa tradursi in un aggravio dei costi e in un effetto a catena sui premi assicurativi per ospedali e medici.
In fondo resta un interrogativo aperto: la standardizzazione dei risarcimenti riuscirà davvero a contenere il contenzioso e a stabilizzare i costi, o finirà per trasferire nuove spese al sistema sanitario pubblico? Ma di questo ci occuperemo prossimamente a partire dai primi numeri del dopo-riforma, con un occhio ai bilanci ospedalieri e al fragile equilibrio tra diritto al risarcimento e sostenibilità economica del sistema sanitario nazionale.
